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Condominio e decoro architettonico

Scritto da
Decoro architettonico  Decoro architettonico Sira Anamwong

Il problema del cosiddetto "decoro architettonico" in un condominio nasce, nella maggior parte dei casi, dalla necessità di installare condizionatori sulle facciate esterne dell'edificio; riguarda tuttavia tutto ciò che possa, in qualsiasi maniera, ledere la linea armonica del fabbricato.

 

E' ciò di cui tratta il nuovo art. 1122 del Codice Civile al quale è assolutamente necessario fare dei brevi cenni.

Si è detto "nuovo" poiché tale articolo è stato modificato in seguito alla riforma del condominio.

Se prima esso, rubricato "opere sulle parti dell'edificio di proprietà comune", così stabiliva: "Ciascun condomino, nel piano o porzione di piano di sua proprietà, non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni dell’edificio", oggi è diventato "opere su parti di proprietà o uso individuale" e così recita "Nell’unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all’uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all’uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio. In ogni caso è data preventiva notizia all’amministratore che ne riferisce all’assemblea".

A detto articolo è stato inoltre aggiunto l'art 122 bis -Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti Rinnovabili: "

Le installazioni di impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione per le singole utenze sono realizzati in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unità immobiliari di proprietà individuale, preservando in ogni caso il decoro architettonico dell’edificio, salvo quanto previsto in materia di reti pubbliche.

È consentita l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato.

Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l’interessato ne dà comunicazione all’amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi.

L’assemblea può prescrivere, con la maggioranza di cui al quinto comma dell’articolo 1136, adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio e, ai fini dell’installazione degli impianti di cui al secondo comma, provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l’uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto.

L’assemblea, con la medesima maggioranza, può altresì subordinare l’esecuzione alla prestazione, da parte dell’interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali.

L’accesso alle unità immobiliari di proprietà individuale deve essere consentito ove necessario per la progettazione e per l’esecuzione delle opere. Non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti destinati alle singole unità abitative" ed ancora il 122 ter-Impianti di videosorveglianza sulle parti comuni:"Le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136."  

Dall'attenzione che il legislatore ha deciso di dedicare al tema, si capisce quanto, negli ultimi tempi, la questione abbia iniziato a bruciare.

Ma cosa si intende, nello specifico, per "decoro architettonico"? In termini prettamente giuridici "l’estetica complessiva data dall’insieme delle linee e strutture ornamentali che conferisce una armoniosa fisionomia ed un’unica impronta all’aspetto dell’edificio" (cfr. Cass., sez. II, 25 gennaio 2010, n. 1286).

Tuttavia per eseguire una valutazione sulla configurabilità di lesione del decoro si deve far riferimento non solo al singolo intervento, ma, soprattutto, alla situazione in cui si trovava l’edificio prima dell’intervento stesso.

Ovvero, in parole semplici,di volta in volta è necessario valutare se quel determinato intervento, di cui si discute, leda effettivamente l'estetica dell'edificio oppure se lo stesso abbia già subito modifiche atte ad alterarlo.

Ciò premesso, per evitare di incorrere in "scomode" e lunghe guerre condominiali è importante, tenendo presente, oggi che ve ne è possibilità, la normativa di riferimento, che prima di porre in essere qualsiasi tipo di modifica ad uno stabile condominiale, venga richiesta una votazione, o un accordo extra-assembleare, unanime da parte di tutti i partecipanti al condominio.